PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la corte di appello di Forlì, avente giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Forlì, Ravenna e Rimini e delle loro sedi distaccate.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1.

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1 gli affari pendenti davanti alla corte di appello di Bologna appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte di appello di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura

 

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civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.